REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO
Num. 41 del 18/03/2020 BOLOGNA
Proposta: PPG/2020/45 del 18/03/2020
Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME
DA COVID-19. CONTRASTO ALLE FORME DI ASSEMBRAMENTO DI
PERSONE.
Autorità emanante: IL PRESIDENTE – PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale
Parere di regolarità amministrativa di
Legittimità:
ORLANDO ANDREA espresso in data 18/03/2020
Parere di regolarità amministrativa di
Merito:
ORLANDO ANDREA espresso in data 18/03/2020
Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO
Responsabile del Andrea Orlando
procedimento:
Firmato digitalmente
pagina 1 di 7
IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3
febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23
febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base
al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività
poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei
settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione
dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”,
firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna
il 23/02/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Testo dell’atto
pagina 2 di 7
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
Richiamati i propri decreti:
n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19”
con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema
regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una
Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo
nazionale;
n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza
contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il
Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID- 2019””;
n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza
contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
n. 29 dell’08 marzo 2020, n. 31 del 09 marzo 2020, n. 32 del 10 marzo
2020, n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
n. 34 in data 12/03/2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 1 punto 5 del
DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle
aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”
n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.
Modifiche alle proprie precedenti ordinanze approvate con decreto n. 34 del
12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020.”;
Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza
epidemiologica, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte
a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al
contenimento del contagio;
Ritenuto opportuno ordinare nuove restrizioni in particolare per quanto
riguarda luoghi di aggregazione come i parchi e giardini pubblici e lo
spostamento delle persone fisiche;
pagina 3 di 7
Considerato che la ratio della deroga disposta per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale per tali esercizi dal DPCM
dell’11 marzo risieda nella possibilità di offrire un ristoro a coloro che per
ragioni di lavoro si trovino ad affrontare viaggi a lunga percorrenza;
Ritenuto pertanto che tale deroga non sia giustificabile per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante posti all’interno dei centri abitati che viceversa si
prestano ad essere luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a
quelli per cui è già stata disposta la chiusura con il richiamato DPCM;
Considerato il carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei
casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di
sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente
a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva
COVID -19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata
dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale
le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia
sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta
regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità
sanitaria regionale;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:
“4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di
cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6.”
Dato atto dei pareri allegati
Ordina
- Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico
parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi
pagina 4 di 7
sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli
spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre
necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la
motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o
l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è
obbligati a restare in prossimità della propria abitazione. - Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di
persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del
DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento
carburante:
a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice
della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co.
2 lettera B del codice della strada);
b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore
18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade
extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti
stradali comunque classificati che attraversano centri abitati. - Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data
del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.
Stefano Bonaccini
pagina 5 di 7
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all’atto con numero di proposta PPG/2020/45
IN FEDE
Andrea Orlando
Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
pagina 6 di 7
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione
all’atto con numero di proposta PPG/2020/45
IN FEDE
Andrea Orlando
Lascia un commento