IL DIRETTORE
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Prot. 96788/RU Roma, 21 maro 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
CONSIDERATO che l’organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla
insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 (poi integrato dal D.P.C.M. 9 marzo 2020) che ha previsto la sospensione, sull’intero territorio nazionale, delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha adottato ulteriori misure, prevedendo la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione, con esclusione, tra l’altro, dei “tabaccai” purché sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
CONSIDERATO l’allegato 1 di tale ultimo provvedimento, il quale fornisce l’elenco delle attività commerciali al dettaglio, classificate di “prima necessità”, che non sono da ritenersi “sospese”;
CONSIDERATO che l’attività di raccolta del gioco non figura tra quelle ritenute di “prima necessità” dai provvedimenti citati;
VISTA la Direttiva del Direttore dell’Agenzia n. 89326 del 12 marzo 2020, con la quale si chiedeva ai concessionari del gioco pubblico e alle rivendite di generi di monopolio di:
- bloccare le slot machines;
- disattivare i monitor e i televisori che trasmettono estrazioni ed eventi sui quali è possibile scommettere («10&Lotto», «Winforlife», eventi sportivi, non sportivi e virtuali);
CONSIDERATO che le modalità di fruizione di tali giochi possono provocare la permanenza dei consumatori all’interno dei locali favorendo la diffusione del contagio;
CONSIDERATO che l’ANCI ha reso noto che alcuni Comuni stanno adottando ordinanze che, allo scopo di garantire il massimo rispetto del generale divieto di spostamento delle persone fisiche
“salvo che per ….. situazioni di necessità”, prevedono il divieto delle attività di raccolta del gioco all’interno delle rivendite di generi di monopolio;
IL DIRETTORE
RITENUTO che la possibilità di offrire gioco presso i “tabaccai” costituisce un motivo di spostamento in violazione dei citati provvedimenti che consentono di spostarsi soltanto “per …..
situazioni di necessità”;
CONSIDERATO che negli ultimi giorni, sia gli Organi di Governo sia le Regioni maggiormente esposte al contagio, hanno registrato una situazione di allarme nella inosservanza del divieto di
spostamento che ostacola il contrasto alla diffusione del virus;
RITENUTO di dover attuare ogni più opportuna azione amministrativa al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;
CONSIDERATO che, per le finalità di cui al precedente capoverso, il personale dell’Agenzia che svolge funzioni amministrative risulta prevalentemente collocato in modalità di “lavoro agile”;
RITENUTO che non sarebbe peraltro possibile assicurare le attività estrazionali e relative alla gestione dei giochi nel corrente contesto lavorativo;
CONSIDERATO che con nota prot.96672 del 20 marzo 2020 il Direttore dell’Agenzia informava il Ministro dell’Economia e delle Finanze di voler adottare le misure di cui al presente
provvedimento chiedendo se vi fossero motivi ostativi;
VISTO che non è pervenuta comunicazione di motivi ostativi all’adozione del presente provvedimento;
RITENUTO che l’Agenzia debba adottare ogni misura finalizzata al contenimento del contagio assicurando i servizi essenziali in materia di giochi, quali le funzioni di controllo;
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DETERMINA
a. la sospensione con effetti immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi di rivendita;
b. la sospensione della raccolta dei giochi sotto-descritti presso le “tabaccherie” e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, con le seguenti decorrenze: - «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto» «SuperEnalotto», «Lotto tradizionale»:
dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; la sospensione per tali giochi è estesa alla modalità di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza
risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività; - «Eurojackpot» la sospensione per tale gioco è estesa alla modalità di raccolta online ed ha effetto immediato;
c. le scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell’Agenzia: dal giorno 22 marzo 2020.
IL DIRETTORE
La sospensione dei giochi di cui al presente provvedimento avrà efficacia per il perdurare dello stato di emergenza e sino a provvedimento di revoca Resteranno garantite le essenziali attività di controllo in capo all’Agenzia.
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Marcello Minenna
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