Le norme che regolano la propaganda elettorale sono le seguenti:
- Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
- gli articoli 1,6,17,18,19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica”;
- Legge 22 febbraio 2000 n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”.
Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata modificata la Legge 4 aprile 1956, n. 212, eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosiddetti “fiancheggiatori”) e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.
Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data:
- dalla data di indizione dei comizi elettorali;
- per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione,
- per l’applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici;
- dal 30′ giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa).
Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.
La propaganda a mezzo affissione di stampa
Dal 30′ giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.
Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l’affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.
L’affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.
LUOGHI DOVE SONO UBICATI I TABELLONI:
N. d’ord. | Denominazione Centri abitati | N.° | Ubicazione Spazi |
1 | TOANO (Toano, Massa, Manno, Cerre’ Marabino, Monzone) | 1 | Piazza della Repubblica |
2 | CAVOLA (Cavola, Corneto) | 1 | Via Roma |
3 | CERREDOLO (Cerredolo) | 1 | Piazza Don Giulio Vincenzi |
4 | QUARA (Quara, Vogno) | 1 | Via Conte Sasso |