Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Il decreto interviene in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus. Il decreto, in particolare, prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dai casi già elenca Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto. Ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, con la presente direttiva sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
2. Ordinario svolgimento dell’attività amministrativa
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.
3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n. 6 del 2020, al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell’esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
4. Obblighi informativi dei lavoratori
Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi dell’articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione
Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l’opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l’adeguato distanziamento.
Secondo le indicazioni fornite dall’Istituto superiore di sanità.
6. Missioni
Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni organizzate o convocate dall’Unione europea o dagli Organismi internazionali di cui l’Italia è parte, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in call conference o sistema similare. Le sole aree verso le quali è opportuno escludere i viaggi di missione sono indicate dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute.
7. Procedure concorsuali
Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell’accesso e dell’uscita dalla sede, dell’identificazione e dello svolgimento delle prove. Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l’eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi. Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa alle autorità di cui all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domicilio dei candidati. In ogni caso sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza?. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.
2 Secondo le indicazioni fornite dall’Istituto superiore di sanità.
9. Altre misure datoriali
Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui seguenti siti:
• Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
• Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
In particolare, si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute: 1. Lavarsi spesso le mani. 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
Coprire bocca e naso se si staruntisce o se si tossisce. 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. 10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.
10. Monitoraggio
Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo dfp@mailbox.governo.it le misure adottate in attuazione della presente direttiva.
La presente direttiva potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
Fabiana Dadone
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