REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO
Num. 49 del 25/03/2020 BOLOGNA
Proposta: PPG/2020/54 del 25/03/2020
Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME
DA COVID-19. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO E
PROROGA DELL’ORDINANZA N. 35 DEL 14 MARZO 2020
Autorità emanante: IL PRESIDENTE – PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale
Parere di regolarità amministrativa di
Legittimità:
ORLANDO ANDREA espresso in data 25/03/2020
Parere di regolarità amministrativa di
Merito:
ORLANDO ANDREA espresso in data 25/03/2020
Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO
Responsabile del Andrea Orlando
procedimento:
Firmato digitalmente
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IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi
urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020,
“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della
malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-
Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è
nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività
poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna
competenti nei settori della protezione civile e della sanità,
impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente
della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Testo dell’atto
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
Richiamati i propri decreti:
n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito
all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della
Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna,
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019””;
n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito
all’Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi
regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta
coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza
sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di
crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo
nazionale;
n. 29 dell’8 marzo 2020, n. 31 del 9 marzo 2020, n. 32 del 10
marzo 2020, n. 35 del 14 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN
TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA
ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
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n. 34 del 12 marzo 2020 “ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1
PUNTO 5 DEL DPCM 11 MARZO 2020 IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE DEL
SERVIZIO EROGATO DALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN
RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
n. 35 del 14 marzo 2020” “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
n. 36 del 15 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI RELATIVE AL
COMUNE DI MEDICINA”;
n. 39 del 16 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. MODIFICHE ALLE PROPRIE
PRECEDENTI ORDINANZE APPROVATE CON DECRETO N. 34 DEL 12 MARZO
2020 E N. 36 DEL 15 MARZO 2020”;
n. 41 del 18 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. CONTRASTO ALLE FORME DI
ASSEMBRAMENTO DI PERSONE”;
n. 43 del 20 marzo 2020 “ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, E DELL’ART. 191 DEL D.LGS.
152/2006 N. 833. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI A SEGUITO DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;
n. 44 del 20 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI RELATIVE AL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI”;
n. 45 del 21 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
n. 47 del 23 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
Considerato il carattere diffusivo dell’epidemia e del
considerevole numero dei casi e dei decessi notificati
all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure
di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo
necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la
diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;
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Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale
dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Ritenuto opportuno provvedere all’adozione di una nuova ordinanza
regionale in materia di trasporto pubblico, tutelando la salute degli
utenti e dei lavoratori ed evitando la necessità di iniziative ancor più drastiche;
Ritenuto altresì opportuno prorogare sino al 3 aprile 2020
l’efficacia delle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 35 del
14 marzo 2020, ad eccezione di quelle incompatibili o superate da
Ordinanze regionali successive;
Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare
provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del
quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria
regionale;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:
“4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui
all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
Dato atto dei pareri allegati
ORDINA
- A decorrere dal 26 marzo 2020 e fino al 29 marzo 2020 la
programmazione del servizio ferroviario regionale non subirà
variazioni rispetto a quanto definito dall’ordinanza n. 39 del 16 marzo - A decorrere dal 30 marzo 2020 sarà oggetto di riprogrammazione
con ulteriori riduzioni rispetto a quanto definito dall’ordinanza medesima,
secondo un programma proposto dall’operatore ferroviario e condiviso
con la Regione, che garantisca di massima il servizio nel medesimo arco
temporale giornaliero, possa soddisfare le esigenze di spostamento dei
lavoratori negli orari di maggior afflusso e l’accessibilità ai turnisti e a
coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti. - La programmazione prevederà un servizio con cadenza almeno bioraria
ad eccezione della fascia mattutina dalle 9.00 alle 12.00 nella quale il
servizio sarà sospeso per garantire le operazioni di manutenzione della
linea, tutelando le condizioni di salubrità e sicurezza per i lavoratori dei
gestori dell’infrastruttura. Al contempo, la programmazione renderà
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possibile garantire la continuità dell’esercizio e l’operatività degli
impianti, tutelando la salute dei lavoratori ed evitando la necessità di
iniziative ancor più drastiche. Allo scopo di garantire adeguati livelli di
servizio proporzionati alla domanda e alle necessità di accessibilità,
durante il periodo di attuazione il servizio verrà costantemente
monitorato. La comunicazione della programmazione del servizio sarà
effettuata a cura del gestore del servizio o delle infrastrutture in base alle
rispettive competenze, che daranno la massima informazione possibile
attraverso i propri canali. - A decorrere dal 26 marzo 2020 nell’ambito della rimodulazione dei
servizi di trasporto pubblico su autobus:
sono confermate le disposizioni previste nell’Ordinanza n. 39 del 16
marzo 2020;
per i territori di Piacenza e di Rimini è confermato quanto già previsto
al punto 18 dell’Ordinanza n. 48 del 24 marzo 2020: “È disposta la
riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico
locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli
orari da parte delle Agenzie locali per la mobilità di Rimini e Piacenza
in accordo con i rispettivi operatori di trasporto, garantendo i livelli
essenziali di mobilità pubblica e limitatamente ai rispettivi territori
provinciali”;
sono confermate le modalità di accesso ai mezzi, già previste
nell’Ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020. In particolare, i servizi di
trasporto pubblico dovranno essere erogati con mezzi idonei a
consentire la salita dalla porta posteriore e a garantire a bordo la
distanza di sicurezza. Nel caso i mezzi impiegati non lo consentano (ad
es. per servizi a chiamata), occorre ove possibile procedere con la
sostituzione di mezzo idoneo o, in assenza di alternativa, è consentita
la soppressione del servizio, fermo restando l’autonomia decisionale
delle competenti Agenzie locali per la mobilità;
le Agenzie locali per la mobilità e le Società di trasporto sono tenute in
ogni caso ad adeguare il servizio alle disposizioni relative alle ulteriori
restrizioni previste a livello locale dalle competenti autorità;
La comunicazione della programmazione dei servizi sarà effettuata a
cura del gestore del servizio in base alle rispettive competenze, che
darà la massima informazione possibile attraverso i propri canali. - Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea come il servizio taxi
e il servizio di noleggio con conducente, si conferma quanto definito
dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020, ovvero si raccomanda agli Enti
Locali, ciascuno per la propria area di competenza, di rimodulare l’offerta
di servizio, sentite anche le organizzazioni di categoria, prevedendo
riduzioni dello stesso sulla base delle effettive esigenze finalizzate, in
tutti i casi, a garantire i servizi minimi essenziali. - I servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente che sono
svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli
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operatori e degli utenti, possono essere utilizzati anche per la consegna a
domicilio di beni di prima necessità. In questo caso, il servizio comprende
il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il
trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso
pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio. I Comuni,
nell’ambito della propria competenza, possono definire le modalità
operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità
operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla
modalità di trasporto qui autorizzata. - Di confermare le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 35
del 14 marzo 2020, ad eccezione di quelle incompatibili o
superate dalle successive Ordinanze regionali in tema di
misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da Covid-19, prorogandone
l’efficacia sino al 3 aprile 2020. - Le disposizioni della presente Ordinanza sono efficaci dal 26
marzo 2020 al 3 aprile 2020. - La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute,
ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”,
convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; - La presente ordinanza è altresì notificata ai Sindaci e ai
Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
STEFANO BONACCINI
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all’atto con numero di proposta PPG/2020/54
IN FEDE
Andrea Orlando
Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione
all’atto con numero di proposta PPG/2020/54
IN FEDE
Andrea Orlando
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