Proposta: PPG/2020/46 del 20/03/2020
Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Oggetto: ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978,
E DELL’ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 N. 833. DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI A SEGUITO DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
Autorità emanante: IL PRESIDENTE – PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale
Parere di regolarità amministrativa di
Legittimità:
ORLANDO ANDREA espresso in data 20/03/2020
Parere di regolarità amministrativa di
Merito:
ORLANDO ANDREA espresso in data 20/03/2020
Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO
Responsabile del Andrea Orlando
procedimento:
Firmato digitalmente
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IL PRESIDENTE
Visti:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di
Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”; - l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020,
“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19”; - il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”; - il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”,
in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato
soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già
richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle
strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della
protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione
dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e
dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
Testo dell’atto
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gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale.”; - il Decreto-legge 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; - il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”; - il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” - Visto, in particolare, l’articolo 191 del D. Lgs. 152/06, che
dispone che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si
possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può
emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni
contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato
livello di tutela della salute e dell’ambiente; - Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze
contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/2006 – Chiarimenti
interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non
possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da
quelle normativamente ammesse;
Richiamati: - il proprio decreto n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità
di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta
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coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in
atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in
costante contatto con il Comitato operativo nazionale; - il proprio decreto n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti
applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del
Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-
Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019””; - il proprio decreto n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti
applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio
2020 n. 1”; n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi
regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed
unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata
formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto
con il Comitato operativo nazionale; n. 29 dell’8 marzo 2020, n. 31 del
09 marzo 2020, n. 32 del 10 marzo 2020, - il proprio decreto n. 34 in data 12/03/2020 “Ordinanza ai sensi
dell’articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione
del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in
riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da covid-19”; - il proprio decreto n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza
ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema
di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da covid-19”; - il proprio decreto n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza
ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema
di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni relative al comune
di Medicina (BO);
Rilevato che: - vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale
dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità; - l’epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole
incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale
della Sanità; - tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni
anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre
garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio
pubblico non interrompibile;
pagina 4 di 16 - Rilevato che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del
12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) ha disposto una serie di
raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;
In particolare, per le abitazioni in cui non sono presenti
soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore
nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta
differenziata, con la precisazione che mascherine monouso debbano
essere buttate nell’indifferenziato.
Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al
tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia
interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i
rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo
fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti,
siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti
insieme;
Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due
sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza
della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un
contenitore a pedale;
I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto
delle indicazioni dell’ISS, debbano essere gestiti in modo da
assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei
rifiuti e limitare la diffusione del virus;
La citata nota dell’ISS, tra l’altro, prevede che: “ove
siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere
privilegiato l’incenerimento, al fine di minimizzare ogni
manipolazione del rifiuto stesso”;
Considerato che: - occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei
rifiuti che operano sul territorio regionale garantiscano una frequenza
di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte
a settimana eventualmente anche attraverso circuiti di raccolta
dedicati; - occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei
rifiuti che operano sul territorio regionale sospendano il ritiro dei
rifiuti ingombranti laddove non riescono a garantire il servizio; - occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei
rifiuti che operano sul territorio regionale siano autorizzati a ridurre
gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di raccolta cercando
comunque di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività
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produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è
interrotto durante l’emergenza; - il conferimento diretto in termovalorizzazione, per i rifiuti
urbani indifferenziati per le caratteristiche di processo di tali
impianti, è il più sicuro dal punto di vista dell’abbattimento della
presenza del virus e il più tutelante per gli operatori addetti a tale
settore, in quanto riduce o esclude il contatto con i rifiuti da parte
degli operatori;
Ritenuto che rispetto a trattamenti che prevedono fasi di
selezione e cernita, propedeutici alle fasi di effettivo recupero
o smaltimento, l’incenerimento con conferimento diretto del
rifiuto all’impianto, sia da preferirsi in tutti i casi ove sia
possibile;
Ritenuto necessario pertanto adottare disposizioni
finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le
indicazioni fornite da ISS tese ad assicurare comunque l’ordinato
svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche
in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006 nonché alle disposizioni del decreto
legislativo n. 36 del 2003 e dei relativi decreti attuativi, delle
disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea,
garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell’ambiente secondo quanto previsto dall’articolo 191 del D.lgs.
152/2006, ed in particolare alle disposizioni relative:
− alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani
indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro
trattamento;
− ai procedimenti di autorizzazione;
− alla disciplina degli stoccaggi;
Considerato che in attuazione delle disposizioni ISS e
della situazione emergenziale in atto i rifiuti urbani
indifferenziati siano destinati ad un incremento con conseguenze
quantitative sui flussi agli impianti che saranno registrati in
sede di monitoraggio annuale del PRGR;
Considerato altresì che: - l’attuale situazione emergenziale ha già comportato la chiusura
di alcuni impianti che rappresentavano la naturale ricezione della
lavorazione di alcune frazioni della raccolta differenziata; - si rende pertanto necessario ampliare la capacità di stoccaggio,
in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza, al
fine di non interrompere i flussi di raccolta differenziata;
pagina 6 di 16 - al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei
rifiuti urbani si rende necessario procedere alla modifica tempestiva di
alcune autorizzazioni in essere per consentire il conferimento negli
impianti di discarica di alcuni scarti delle lavorazioni dei rifiuti
urbani indifferenziati che non trovano più ingresso nelle originarie
destinazioni;
Considerato inoltre che la pratica dell’abbruciamento
controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali
e agricoli può causare l’innesco di potenziali incendi boschivi e
di vegetazione e portare ad infortuni anche gravi che potrebbero
necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso, e che
pertanto comporta una notevole attività a presidio del territorio
per il monitoraggio dei fuochi da parte dei Carabinieri forestali
e dei Vigili del fuoco (che vengono così distolti da altre
potenziali emergenze)nonché un possibile aggravio per il sistema
sanitario;
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra
addotte e al fine anche di ottemperare alle disposizioni tese alla
limitazione della circolazione delle persone (non rappresentando
detta pratica uno stato di necessità) sospendere lo svolgimento
dell’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta
dei lavori forestali e agricoli per tutta la durata dell’emergenza;
Acquisito il parere favorevole di ARPAE in data 18 marzo 2020
Prot. n. PG/20220/42817 sui contenuti di valenza ambientale;
Visti: - l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in
base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti
d’urgenza in materia sanitaria; - l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del
Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente
medesimo è considerato autorità sanitaria regionale; - l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell’8 marzo 2020 per il quale “Resta salvo il potere di
ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6.”
O R D I N A
- che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti
di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono
presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani
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(EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di
rifiuto urbano indifferenziato; - che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti
rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc.)
utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti
da unità domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi
al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano
essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano
indifferenziato; - che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti
che operano sul territorio regionale garantiscono una frequenza
di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati
pari ad almeno due volte a settimana eventualmente attraverso
circuiti di raccolta dedicati anche a chiamata; - di tenere nella più opportuna considerazione le raccomandazioni
dell’ISS in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni
strumentali all’esercizio del servizio integrato di gestione
dei rifiuti ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle
divise; - ai Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che
operano sul territorio regionale di sospendere il ritiro dei
rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del
servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per
gli operatori o il personale debba essere destinato ad altre
attività comunque connesse allo svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani; - che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti
che operano sul territorio regionale siano autorizzati a
ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di
raccolta cercando comunque di assicurare il conferimento dei
rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze
domestiche il cui esercizio non è interrotto durante
l’emergenza; - che i rifiuti urbani indifferenziati debbano essere
prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione,
senza alcun trattamento preliminare e che laddove sia possibile
senza comportare irragionevoli modificazioni
dell’organizzazione del servizio, i rifiuti indirizzati ad
impianti di discarica dal vigente PRGR possano essere inviati
agli impianti di termovalorizzazione secondo i flussi riportati
nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto; qualora
permanga il conferimento in discarica lo stesso dovrà essere
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preceduto dal necessario trattamento svolto con tutte le
modalità più idonee ad assicurare la salute degli operatori; - alla struttura regionale competente per materia di monitorare
costantemente l’andamento dell’incremento della frazione dei
rifiuti urbani indifferenziati, a seguito della situazione
straordinaria in atto e delle disposizioni della presente
ordinanza, al fine di disporre l’eventuale adeguamento del
funzionamento degli impianti di termovalorizzazione, in
relazione anche al tempo di durata della dichiarazione dello
stato di emergenza che potrebbe comportare grosse difficoltà di
smaltimento; - che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione
incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei
Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre
2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in
deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi
dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, i titolari degli impianti
presenti sul territorio regionale già autorizzati alle
operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e
R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la
capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel
limite massimo del 20%.
La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle
operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216
del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate
dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12
giugno 2002.
I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che
intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente
ordinanza devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono
esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga.
Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura; ARPAE;
Comune; AUSL; Vigili del fuoco. - a richiesta del gestore dell’impianto e al fine di garantire la
chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani la modifica
tempestiva dell’autorizzazione:
a. degli impianti di discarica per consentire l’ingresso di
scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani
raccolti in maniera differenziata che non trovano più
ingresso nelle originarie destinazioni ovvero gli scarti
delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati;
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b. degli impianti di recupero degli scarti derivanti dal
trattamento dei rifiuti urbani che non trovano più recapito
verso le destinazioni finali previste in autorizzazione,
stabilendo ove possibile, diversi ed ulteriori utilizzi; - che nella comunicazione delle modalità di gestione dei rifiuti
urbani in vigenza della presenta ordinanza sia data specifica
evidenza alle istruzioni di ISS riportate in Allegato 2; - Il divieto, senza eccezioni, dell’abbruciamento del materiale
vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli. Sino alla
cessazione dello stato di emergenza non si applicano i permessi
previsti dall’articolo 58 del Regolamento forestale regionale
n.3/2018; - che le disposizioni della presente ordinanza trovino
applicazione dalla data del 23/03/2020 fino alla cessazione
dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta
giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti; - che la presente ordinanza sia pubblicata integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sia
trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare,
al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività
Produttive, alle Prefetture, ai Comuni e alle Province
dell’Emilia-Romagna, ad ARPAE e ATERSIR nonché ai concessionari
del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai
gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica
ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
STEFANO BONACCINI
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ALLEGATO 1 – MODIFICA FLUSSI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente
all’impianto di termovalorizzazione di Parma senza trattamento preliminare.
− BORETTO
− BRESCELLO
− GUALTIERI
− GUASTALLA
− LUZZARA
− NOVELLARA
− POVIGLIO
− REGGIOLO
PROVINCIA DI MODENA
I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente
all’impianto di termovalorizzazione di Modena.
− CAMPOSANTO
− CARPI
− CAVEZZO
− CONCORDIA SULLA SECCHIA
− MEDOLLA
− MIRANDOLA
− NOVI DI MODENA
− SAN FELICE SUL PANARO
− SAN POSSIDONIO
− SAN PROSPERO
− SOLIERA
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PROVINCIA DI BOLOGNA
I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente
all’impianto di termovalorizzazione di Bologna.
− BORGO TOSSIGNANO
− CASALFIUMANESE
− CASTEL DEL RIO
− CASTEL GUELFO
− CASTEL SAN PIETRO
− DOZZA
− FONTANELICE
− IMOLA
− MEDICINA
− MORDANO
PROVINCIA DI RAVENNA - I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati
direttamente all’impianto di termovalorizzazione di Ferrara.
− ALFONSINE
− CONSELICE - I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati
direttamente all’impianto di termovalorizzazione di Forlì.
− BAGNACAVALLO
− BAGNARA DI ROMAGNA
− CERVIA
− COTIGNOLA
− FUSIGNANO
− LUGO
− MASSA LOMBARDA
− RAVENNA
− RUSSI
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− SANT’AGATA SUL SANTERNO
− BRISIGHELLA
− CASOLA VALSENIO
− CASTEL BOLOGNESE
− FAENZA
− FIRENZUOLA (FI)
− MARRADI (FI)
− PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)
− RIOLO TERME
− SOLAROLO
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ALLEGATO 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all’atto con numero di proposta PPG/2020/46
IN FEDE
Andrea Orlando
Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione
all’atto con numero di proposta PPG/2020/46
IN FEDE
Andrea Orlando
Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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