REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO
Num. 58 del 04/04/2020 BOLOGNA
Proposta: PPG/2020/64 del 04/04/2020
Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME
DA COVID-19.
Autorità emanante: IL PRESIDENTE – PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale
Parere di regolarità amministrativa di
Legittimità:
ORLANDO ANDREA espresso in data 04/04/2020
Parere di regolarità amministrativa di
Merito:
ORLANDO ANDREA espresso in data 04/04/2020
Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO
Responsabile del Andrea Orlando
procedimento:
Firmato digitalmente
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IL PRESIDENTE
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi
urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio
2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della
malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione
Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima
Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le
attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-
Romagna competenti nei settori della protezione civile e della
sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e
dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge
23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decretolegge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
Testo dell’atto
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contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo
2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2
comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal
Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 marzo 2020;
Richiamati i propri Decreti:
n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 1
punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in
riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di
misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla
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diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al
Comune di Medicina”;
n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di
misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie
precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo
2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;
n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, e dell’art. 191 del D.lgs.
152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei
rifiuti a seguito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di
misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti
il trasporto pubblico e proroga dell’ordinanza n. 35 del 14
marzo 2020;
Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.
112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad
adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del
quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria
regionale;
Dato atto dei pareri allegati;
ORDINA
permanendo tuttora le motivazioni per l’adozione del presente
provvedimento:
- al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al
pubblico parchi e giardini pubblici; - l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono
consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per
gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di
salute o altre necessità come gli acquisti di generi
alimentari); - nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni
di salute o per le esigenze fisiologiche dell’animale di
compagnia, si è obbligati a restare in prossimità della
propria abitazione;
pagina 4 di 7 - al fine di ulteriormente contrastare le forme di
assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul
territorio regionale, l’apertura degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM
11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di
rifornimento carburante è consentita solo ed esclusivamente
lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del
codice della strada); - le disposizioni inerenti all’attuazione al piano di
riassetto complessivo della mobilità della provincia di
Rimini, finalizzato a potenziare i controlli sulle
regolarità degli spostamenti delle persone definite con
ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna del 22 marzo 2020 restano in vigore; - le disposizioni del presente decreto producono effetto a
partire dalla data del 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile
2020; - la presente Ordinanza è altresì notificata ai Sindaci e ai
Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute.
Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all’atto con numero di proposta PPG/2020/64
IN FEDE
Andrea Orlando
Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione
all’atto con numero di proposta PPG/2020/64
IN FEDE
Andrea Orlando
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