REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO
Num. 45 del 21/03/2020 BOLOGNA
Proposta: PPG/2020/48 del 21/03/2020
Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME
DA COVID-19
Autorità emanante: IL PRESIDENTE – PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale
Parere di regolarità amministrativa di
Legittimità:
ORLANDO ANDREA espresso in data 21/03/2020
Parere di regolarità amministrativa di
Merito:
ORLANDO ANDREA espresso in data 21/03/2020
Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO
Responsabile del Andrea Orlando
procedimento:
Firmato digitalmente
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IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23
febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”,
firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna
il 23/02/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6,
Testo dell’atto recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
Richiamati i propri decreti:
n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito
all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute,
d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID- 2019””;
n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-
19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema
regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita
una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo
nazionale;
n. 29 in data 08/03/2020, n. 31 in data 09/03/2020, n. 32 in data
10/03/2020, n. 35 in data 14/03/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
n. 34 in data 12/03/2020 “ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 PUNTO
5 DEL DPCM 11 MARZO 2020 IN TEMA DI PROGRAMMAZIO-NE DEL
SERVIZIO EROGATO DALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA
ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
n. 36 del 15 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. MODIFICHE ALLE PROPRIE
PRECEDENTI ORDINANZE APPROVATE CON DECRETO N. 34 DEL 12
MARZO 2020 E N. 36 DEL 15 MARZO 2020.”;
n. 39 del 16 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. MODIFICHE ALLE PROPRIE
PRECEDENTI ORDINANZE APPROVATE CON DECRETO N. 34 DEL 12
MARZO 2020 E N. 36 DEL 15 MARZO 2020.”;
n. 41 del 18 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. CONTRASTO ALLE FORME DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE.”;
n. 43 del 20 marzo 2020: ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1978, E DELL’ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 N. 833.
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI A SEGUITO
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;
n. 44 del 20 marzo 2020: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI
MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI RELATIVE AL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI.
Considerato il carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di
sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata
dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:
“4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui
all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”;
Dato atto dei pareri allegati
Ordina
Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del
rischio di diffusione del virus già vigenti, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:
- Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque,
l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione,
tumulazione, cremazione delle salme. - Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.
- Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia
esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia
esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. - Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 22 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.
STEFANO BONACCINI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all’atto con numero di proposta PPG/2020/48
IN FEDE
Andrea Orlando - Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione
all’atto con numero di proposta PPG/2020/48
IN FEDE
Andrea Orlando
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