Addetti:
Castagni Marianna – Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Bonicelli Laura – Istruttore Amministrativo
Indirizzo: Corso Trieste, 65 – 42010 Toano (RE)
Tel.: 0522 805110 interno 3
Fax: 0522 805542
E-mail: anagrafe@comune.toano.re.it
ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO:
Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì-Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00Mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 Gestione servizi:Anagrafe – Stato Civile, Polizia Mortuaria, Elettorale, Leva, Giudici Popolari, Statistica, Caccia, Pesca, Anagrafe Canina.
C.I.E. – Carta di identità Elettronica
Unioni civili e Convivenza di fatto.
Divorzio breve – informativa e moduli
SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE e relativa modulistica.
Cittadinanza
Cittadinanza italia: come si può ottenere
Dal 9 maggio 2012 residenza in tempo reale
RESIDENZA: Variazioni anagrafiche – cambio di residenza – cambio di indirizzo e modulistica
Autocertificazione:
A partire dal 1° gennaio 2012 NON è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi.
I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011)
Tutti i cittadini che dovranno attestare i propri requisiti anagrafici (nascita, stato di famiglia, residenza, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti gestori di servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge.
Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente.
COS’E’ UN’ AUTOCERTIFICAZIONE?
L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
COME FARLA?
Per l’autocertificazione puoi usare il “modello autocertificazione” (allegato 1 e 2): occorre compilarlo con i tuoi dati personali e barrare solo la casella che interessa.
Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà puoi usare il “modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (allegato 3): la dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
– sono legalmente residenti in Italia;
– la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
MODULISTICA:
- ALLEGATO 1: modello di autocertificazione completa
- ALLEGATO 2: modello di autocertificazione ridotta
- ALLEGATO 3: modello di dichiarazione sostitutiva di notorietà
Le amministrazione pubbliche e i gestori di pubblici servizi potranno inviare le richieste di dati e di controllo all’indirizzo PEC: comune.toano@legalmail.it o tramite e-mail: anagrafe@comune.toano.re.it.
Certificazioni anagrafiche necessarie per rapporti tra privati:
Se l’uso per cui è richiesto il certificato anagrafico prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo, occorre che l’utente si presenti allo sportello dell’ufficio unitamente ad una marca da bollo da € 16,00.
L’imposta di bollo si assolve infatti con l’applicazione della corrispondente marca sul certificato stesso, di data antecedente o corrispondente a quella di emissione del certificato.
Il certificato emesso assume valore legale solo se munito della relativa marca da bollo da apporre sulla copia cartacea.
Casi di esenzione dal bollo
E’ possibile richiedere certificati rilasciati in esenzione da bollo in base alla destinazione d’uso e solo per i limitati casi previsti:
- ONLUS – art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
- SOCIETA’ SPORTIVE – art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972
- PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) – art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n. 70/E
- T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero;
- CURATORE FALLIMENTARE – art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972
- INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da produrre nel procedimento) – art. 13, tabella allegato B) DPR 642/72 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG. DAG del 5 febbraio 2007.14803.U
- ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI – art. 13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e art. 82 L. 184/1983
- SEPARAZIONE/DIVORZIO ai sensi dell’art. 19 della legge 74/1987
- VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA ai sensi dell’art. 16 co. 8, della L. 537/1993
- PENSIONE ESTERA – art. 9, tabella allegato B) DPR 642/1972
L’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bollo non può avvenire per fini diversi da quelli indicati e in tal caso, costituisce una violazione della normativa fiscale vigente.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione (es.: certificati di nascita, certificati di morte, certificati di matrimonio) hanno validità illimitata. Tutti gli altri (es.: certificati anagrafici come certificati di residenza, stato di famiglia ed estratti di stato civile) hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
Certificazioni anagrafiche online
L’accesso ai servizi online avviene entrando nel sito ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente cliccando qui.
L’accesso avverrà tramite Identità Digitale (a scelta fra SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale; CIE – Carta d’Identità Elettronica; CSN – Carta nazionale dei Servizi) che consente di accedere con un’unica credenziale digitale a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.
I certificati anagrafici online sono stati esentati dai diritti di segreteria e possono essere stampati in carta semplice o in bollo in relazione all’uso. Tutti i certificati anagrafici sono normalmente soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 4 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e possono essere rilasciati in esenzione dell’imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dall’allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 oppure da specifiche leggi speciali.
Se l’uso per cui è richiesto il certificato prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo, questo sarà possibile attraverso un semplice versamento online. Il servizio è disponibile dal 2 agosto 2023 grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione. L’attivazione di questa nuova funzionalità consente di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i servizi della pubblica amministrazione ai bisogni del cittadino.
Il sistema ANPR produce il certificato in formato pdf non modificabile che riporta:
- il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
- il QRCode che garantisce l’autenticità del certificato;
- il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno che garantisce l’integrità ed il non ripudio del certificato
NB – I certificati emessi dal Portale ANPR hanno una validità di 3 mesi.
Per saperne di più visita il sito di ANPR nella sezione “Domande frequenti” cliccando qui